Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sode in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 1875 del 21 settembre 2012, dall'Avv. Ulisse Corea del foro di Roma (C.F. CROLSS69T19C352X; pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente; Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistente. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012, limitatamente agli articoli 15, comma 22, 16, commi 3 e 4, e 24-bis. Fatto 1. Con il d.-l. 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. «Spending review»), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il legislatore ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a «razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini», con l'obiettivo di stimolare la crescita e la competitivita' del nostro Paese. 2. Il citato decreto reca, tuttavia, diverse previsioni idonee ad incidere significativamente sull'assetto organizzativo e finanziario della Regione Valle d'Aosta. Si tratta, in particolare, degli articoli 15, comma 22, 16, commi 3 e 4, e 24-bis, oggetto della presente impugnativa, il cui contenuto puo' essere riassunto come di seguito. 3. Per quanto riguarda l'art. 15, comma 22, esso prevede una riduzione (di 900 milioni di euro per l'anno 2012; 1.800 milioni di euro per l'anno 2013; 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015) del livello del fabbisogno del Servizio Sanitario nazionale e del correlativo finanziamento, stabilendo che le Regioni e le Province autonome partecipino alla suddetta manovra di riduzione «secondo criteri e modalita'» dalle medesime proposti «in sede di autocoordinamento», da recepire in sede di intesa sancita in Conferenza permanente, entro limiti temporali precisi. La citata disposizione aggiunge, inoltre, che qualora la «proposta» relativa all'individuazione dei «criteri e delle modalita'» non intervenga nei termini di legge, si procedera' comunque - secondo i criteri previsti dalla normativa vigente - a garantire il concorso regionale alla manovra di correzione dei conti. Il medesimo comma 22, dispone, con particolare riferimento alle Regioni a Statuto speciale, che tali Enti assicurano il concorso alla suddetta manovra secondo le procedure previste dall'art. 27, della l. n. 42 del 2009 (ovvero «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]), e che fino all'emanazione della normativa di attuazione «l'importo del concorso e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». 4. Dal canto suo, l'art. 16, comma 3, del decreto oggetto dell'odierno sindacato, stabilisce a carico del bilancio delle Regioni ad autonomia speciale un ulteriore contributo aggiuntivo agli obiettivi di finanza pubblica (per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012; di 1.200 milioni di euro per l'anno 2013; di 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015). La disposizione prevede che l'importo del concorso regionale alla manovra «e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali», sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza permanente e recepito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo, l'accantonamento e' comunque disposto dal MEF entro il 15 ottobre 2012. 5. Per quanto concerne l'art. 16, comma 4, tale previsione inserisce all'art. 32, della l. n. 183 del 2011, il comma 12-bis, che a sua volta prevede, sempre con riferimento alle Regioni a Statuto speciale, che in caso di mancato accordo in merito al livello complessivo delle spese, gli obiettivi del concorso alla manovra finanziaria siano definiti ogni anno, entro il 31 luglio, applicando gli obiettivi stabiliti nell'ultimo accordo, ulteriormente migliorati dai concorsi aggiuntivi alle manovre elencate dalla stessa disposizione nonche' «dagli ulteriori contributi disposti a carico delle Autonomie speciali». 6. Infine, mediante l'art. 24-bis, anch'esso oggetto di gravame, il legislatore ha confermato la diretta applicabilita' alle Regioni a Statuto speciale della disciplina recata dai menzionati articoli 15 e 16, del d.-l. n. 95 del 2012. 7. Tutto cio' Premesso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, ritenuta la lesione della proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto del richiamato dettato normativo, impugna i citati articoli 15, comma 22, 16, sommi 3 e 4, e 24-bis, del d.-l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in quanto illegittimi alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 22, del d.-l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n. 135 del 2012, per violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale (l. cost. n. 4/1498), nonche' della normativa di attuazione statutaria prevista dalle leggi n. 724 del 1994 e 690 del 1981; violazione degli articoli 117, comma 3 e 119 cost. in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001 e lesione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza. 1. Con riferimento alla violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale (l. cost. n. 4/1498), nonche' della normativa di attuazione statutaria prevista dalle leggi n. 724 del 1994 e 690 del 1981; violazione degli articoli 117, comma 3 e 119 cost. in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. Come anticipato in narrativa, l'art. 15, comma 22, del decreto-legge impugnato, prevede una riduzione del fabbisogno del Servizio Sanitario nazionale e del relativo finanziamento, stabilendo che il relativo importo ammonti a 900 milioni di euro per l'anno 2012; a 1.800 milioni di euro per l'anno 2013; a 2.000 milioni di euro per il 2014 e, a decorrere dall'anno 2015, a 2.100 milioni di euro. La norma censurata impone anche alla Regione Valle d'Aosta di partecipare alla predetta riduzione specificando che - in assenza di ripartizione concordata tra Regioni e Province autonome e fino all'adozione di apposite norme di attuazione ai sensi dell'art. 27, l. n. 42 del 2009 (e, dunque, senza riferimenti temporali precisi) - l'importo del concorso valdostano alla manovra e' accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Ora, siffatta disciplina si mostra manifestamente lesiva dell'autonomia organizzativa e finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in capo alla Valle. La normativa statutaria valdostana riconosce alla Regione ricorrente, come noto, la potesta' legislativa in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, comma 1, lett. a), ambito nel quale va ricondotto l'«ordinamento contabile» - come espressamente affermato da codesta Ecc.ma Corte sin dalla sentenza n. 107/1970 -, con la conseguenza che spetta alla Valle «il potere di regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate» (cfr., Corte cost., sent. n. 107/1970). La stessa Regione, inoltre, e' titolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) e lett. l), di potesta' legislativa di integrazione e di attuazione tanto in materia di «finanze regionali e comunali», quanto in materia di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica». Tale previsione, letta alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, Cost., (i quali risultano parimenti lesi dalla disposizione censurata), qualifica la competenza normativa valdostana nelle suddette materie non piu' come meramente suppletiva rispetto a quella statale. L'art. 4, dello Statuto, poi, attribuisce alla Valle il potere di esercitare nei predetti ambiti le corrispondenti funzioni amministrative, mentre l'art. 12, interviene in materia di quote tributarie erariali. In attuazione delle menzionate previsioni statutarie e' stata approvata la l. n. 724 del 1994, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», i cui articoli 34 e 36 stabiliscono che la Valle provvede al finanziamento del Servizio Sanitario senza oneri a carico del bilancio statale. Alla luce di tale quadro normativo e' evidente, pertanto, che l'obbligo imposto alla Regione ricorrente di partecipare alla riduzione del fabbisogno del SSN e del relativo finanziamento, contrasta apertamente con i parametri piu' sopra evocati. Atteso, infatti, che la Valle provvede al finanziamento del Servizio Sanitario regionale con risorse gravanti esclusivamente sul proprio bilancio, e' del tutto irragionevole imporle di partecipare alla predetta manovra, come pure e' evidente che le eventuali economie di spesa derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge n. 95 del 2012, non possono che essere esclusivamente destinate, diversamente da quanto accade nel caso di specie, ad interventi relativi al settore sanitario regionale. Peraltro, codesta Ecc.ma Corte ha affermato piu' volte che lo Stato non ha «alcun titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» nelle ipotesi, quale quella di cui si discute, in cui lo stesso «non concorra al finanziamento della spesa sanitaria» (cfr., tra le altre, sentt. nn. 133 del 2010, 341 del 2009). Cio' che determina, sotto ulteriore e concorrente profilo, l'illegittimita' della disciplina gravata anche in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., letti in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2011, tenuto conto che l'intervento statale determina - in mancanza di qualsivoglia titolo competenziale - una intollerabile limitazione e compressione dell'autonomia finanziaria valdostana in materia sanitaria. A cio' si aggiunga che le lamentate lesioni delle prerogative costituzionalmente e statutariamente garantite alla Valle risultano ulteriormente aggravate dal particolare meccanismo di concorso previsto a livello statale. Tale meccanismo, infatti, e' diretto ad incidere in via unilaterale sulle entita' delle compartecipazioni ai tributi erariali, senza tener conto, tuttavia, che tale materia e' riservata - a garanzia della particolare autonomia organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente, riconosciuta dai gia' citati articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f) e 4 dello Statuto, nonche' dagli articoli 12, 48-bis e 50 dello stesso Statuto valdostano - alla normativa di attuazione contenuta nella l. n. 690 del 1981, e, segnatamente, negli articoli da 2 a 7, di tale atto normativo, che fissano le quote di tributi erariali da attribuire alla Valle. La citata l. n. 690/1981, tuttavia, lungi dal poter essere modificata con legge ordinaria, rientra nel novero degli atti normativi modificabili solo con il particolare procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto speciale. A tale riguardo giova ribadire, anche in questa sede, che il d.lgs. n. 320 del 1994, di attuazione dello Statuto, prevede, all'art. 1, che «l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690, possa essere modificato solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale». Il particolare procedimento di modifica della legge n. 690 del 1981 si giustifica, altresi', alla luce di quanto previsto dall'art. 50, comma 5, del medesimo Statuto speciale, in base al quale la disciplina dell'ordinamento finanziario valdostano deve essere introdotta con legge dello Stato, in accordo con la Giunta Regionale. Poste tali premesse e' evidente, pertanto, che l'art. 15, comma 22, del decreto oggetto del presente ricorso, laddove impone alla Valle di partecipare alla predetta manovra, intervenendo unilateralmente sull'entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, incide in maniera indebita sull'ordinamento finanziario regionale, violando apertamente le richiamate previsioni statutarie e costituzionali. In particolare, l'articolo impugnato, non contemplando da nessuna parte l'accordo con la Regione ricorrente, vanifica non solo le speciali garanzie partecipative previste dal citato art. 50, dello Statuto, ma viola, altresi', l'art. 48-bis del medesimo Statuto. La disciplina della compartecipazione ai tributi erariali - giova ribadirlo - e' contenuta, per quanto attiene alla Valle, in una legge (la piu' volte citata l. n. 690 del 1981) il cui regime giuridico e' assimilato a quello dei decreti legislativi di attuazione, per effetto dell'equiparazione prevista dal ricordato art. 1, del d.lgs. n. 320 del 1994. Da cio' consegue che tale ambito materiale, diversamente da quanto accaduto nel caso de quo, non puo' formare oggetto di modifica o deroga da parte del legislatore statale, se non attraverso lo speciale procedimento di cui all'art. 48-bis, dello Statuto (e, quindi, solo a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle"). Del resto, e' ormai consolidato l'orientamento espresso al riguardo da codesta Ecc.ma Corte, secondo cui: «la competenza conferita agli appositi decreti legislativi di attuazione statutaria (necessariamente preceduti dalle proposte o dai pareri di una commissione paritetica, composta da rappresentanti dello Stato e della Regione interessata) sia separata e riservata, rispetto a quella esercitabile - in applicazione dell'ottava disp, trans. cost. - dalle ordinarie leggi della Repubblica» (Corte cost., sent. n. 180 del 1980) e che, pertanto, le norme di attuazione, per la loro «particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilita' di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria» (Corte cost., sent. n. 191 del 1991; cosi' anche C. Cost., sent. n. 206 del 1975). 2. Sulla violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza. Parimenti leso risulta, inoltre, il principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., il cui rispetto si rende tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, comma 3, cost. e 10, l. cost. n. 3 del 2001, ove si consideri che non sono stati previsti meccanismi di coinvolgimento diretto della Valle ne' criteri per la concreta ripartizione del concorso tra le Autonomie speciali. Violazione, quest'ultima, che si riflette sulla lesione della particolare autonomia finanziaria di cui la Valle d'Aosta gode, come gia' detto, alla luce degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale e della relativa normativa di attuazione in materia di ordinamento finanziario (l. n. 690 del 1981), in base ai quali occorre privilegiare, nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, il metodo dell'accordo. Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte ribadito, infatti, che: «il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo» (cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale e' «espressione» della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost., sentt. nn. 193 del 2012; 82 del 2007; 353 del 2004), specificando, con riferimento alla Valle, che: «le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto», idoneo ad assicurare un coinvolgimento diretto ed effettivo dell'Ente (Corte cost., sent. n. 133 del 2010). 2.1. Ugualmente leso per effetto della disciplina censurata risulta, infine, il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., lesione che ridonda in una menomazione della sfera di autonomia organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente. Il legislatore, infatti, ha stabilito che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali opera «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27» della legge delega. Tuttavia, non essendo previsto a livello statale alcun termine di legge per l'adozione della normativa di attuazione, il predetto accantonamento, anziche' essere circoscritto nel tempo, finisce per operare, in maniera del tutto irragionevole, immediatamente e illimitatamente nel tempo. Si chiede, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, che l'art. 15, comma 22, dell'atto normativo in questa sede impugnato, venga dichiarato costituzionalmente illegittimo. 3. Con riferimento all'illegittimita' costituzionale dell'art. 24-bis, letto congiuntamente all'art. 15, comma 22, del d.-l. n. 95 del 2012. Oltre a quanto sin qui rilevato, si eccepisce, sotto connesso profilo, l'incostituzionalita' dell'art. 24-bis, in combinato disposto con l'art. 15, comma 22, di cui si e' appena detto. La prima delle menzionate disposizioni, infatti, confermando espressamente la diretta applicabilita' alla Regione ricorrente del contestato art. 15, comma 22, del d.-l. n. 95 del 2012, risulta, per cio' solo, alla luce delle considerazioni che precedono, immediatamente lesiva delle sopra descritte sfere di competenza riservate dalla Costituzione e dallo Statuto alla Valle d'Aosta. Cio' che ne giustifica, pertanto, l'impugnativa ad opera di quest'ultima. II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n. 135 del 2012, per violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale (l. cost. n. 4 del 1948), nonche' della normativa di attuazione statutaria prevista dalla legge n. 690 del 1981; violazione degli articoli 117, comma 3 e 119 cost. in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001 e lesione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza. Come accennato in narrativa, l'art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012, pone a carico del bilancio valdostano un ulteriore contributo in vista del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012; di 1.200 milioni di euro per l'anno 2013; di 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015), precisando che l'importo del concorso della Valle alla manovra «e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali», fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, della legge delega, sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza permanente, e recepito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo, poi, l'accantonamento e' comunque disposto dal MEF entro il 15 ottobre 2012. Ora, dalla semplice lettura della disposizione gravata si desume in maniera inequivoca come la stessa, nel prevedere a carico della Regione ricorrente un ulteriore contributo aggiuntivo agli obiettivi di finanza pubblica, utilizzi il gia' descritto meccanismo unilaterale di accantonamento degli importi «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali» - in maniera del tutto analoga a quanto stabilito dal censurato art. 15, comma 22. Tuttavia tale sistema - oltre a compromettere ulteriormente l'effettiva disponibilita' finanziaria della Valle, a cagione dei ripetuti, pervasivi, contributi ad essa imposti dal legislatore statale - risulta, all'evidenza, manifestamente incostituzionale sotto tutti i profili e per i motivi gia' esposti con riferimento all'art. 15, comma 22 (qui da intendersi, per ragioni di comodita', integralmente richiamati e trascritti), ivi compresa la censura relativa all'avvenuta violazione del principio pattizio che deve presiedere, secondo quanto chiarito da codesta Ecc.ma Corte, alla regolamentazione di tutti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Autonomie speciali (cfr., Corte cost., sentt. nn. 133 del 201 e 193 del 2012). Non vi e' dubbio, infatti, che la disciplina del concorso valdostano alla manovra, cosi' come delineata dal gravato art. 16, comma 3, interferisce in materia di compartecipazione regionale ai tributi dell'Erario, ponendosi in contrasto con gli articoli 2, comma 1, lettere a), 3, comma 1, lett. f), 12 e 50 dello Statuto speciale e le relative norme di attuazione, e segnatamente la legge 690/1981, la quale garantisce alla Regione potesta' legislativa in materia di «ordinamento contabile» e di «finanze regionali e comunali», attribuendo in via esclusiva alle norme di attuazione, adottate nel rispetto delle procedure di cui all'art. 48-bis dello Statuto, la disciplina relativa alla misura della compartecipazione ai tributi statali. Infatti, come gia' evidenziato, l'«ordinamento contabile» va ricondotto nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», in ordine alla quale la Regione ricorrente gode di competenza legislativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) dello Statuto (cfr., Corte cost., sent. n. 107/1970). Inoltre, la disposizione impugnata viola l'art. 3, comma 1, lett. f), dello Statuto, che riconosce alla Valle la potesta' di legiferare, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali», competenza, questa, che alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, Cost., letti congiuntamente all'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001 (i quali risultano parimenti lesi dal legislatore statale), non e' piu' qualificabile come meramente suppletiva rispetto a quella statale. Ebbene, il fatto che la Valle d'Aosta goda di autonomia finanziaria costituzionalmente garantita, impedisce allo Stato di intervenire unilateralmente in subjecta materia. Inoltre, poiche' la normazione statale in materia di ordinamento contabile e finanza regionale e locale incide, limitandole, sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti, ne risulta altresi' violato l'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del quale «la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3» dello Statuto stesso. A cio' si aggiunga che il d.lgs. n. 320 del 1994, di attuazione dello Statuto, esclude espressamente, all'art. 1, la possibilita' dello Stato di intervenire sull'«ordinamento finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690» se non attraverso «il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale». Alle luce di cio', l'intervento realizzato da legislatore, che prevede a carico del bilancio della Regione ricorrente un contributo finanziario ulteriore disponendone, senza limiti temporali precisi, l'accantonamento annuale a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, in assenza, peraltro, di un coinvolgimento effettivo della Valle, invade i predetti ambiti materiali, violando altresi' le particolari garanzie partecipative e procedurali previste dagli articoli 50 e 48-bis dello Statuto. Si insiste, pertanto, affinche' codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012. III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.-l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n. 135 del 2012, per violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 48 bis e 50 dello statuto speciale (l. cost. n. 4 del 1948), nonche' della normativa di attuazione statutaria di cui alla legge n. 690 del 1981; violazione degli articoli 117, comma 3 e 119 cost. in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001 e lesione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza. 1. Per quanto concerne l'art. 16, comma 4, del decreto oggetto del presente giudizio, esso modifica i meccanismi precedentemente stabiliti dal legislatore per la determinazione, con accordo annuale separato per ciascuna Autonomia speciale, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Piu' in particolare, la disposizione gravata stabilisce, in maniera unilaterale e indistintamente per tutte le Regioni a Statuto speciale, quali siano le modalita' di definizione dei predetti obiettivi nel caso in cui non sia raggiunto, alla data improrogabile del 31 luglio di ogni anno, l'accordo sul punto, facendo riferimento agli obiettivi fissati dall'ultimo accordo, ulteriormente migliorati dai contributi a carico delle Autonomie speciali stabiliti dalle manovre precedenti e da altri, non meglio specificati, «ulteriori contributi». Ora, non vi e' dubbio che tale disciplina - nella misura in cui rimodula in via unilaterale i predetti meccanismi di contribuzione - influisce in maniera illegittima sull'ordinamento finanziario valdostano comprimendo, corrispondentemente, la sfera di autonomia della Valle, con conseguente violazione delle sopra richiamate disposizioni di rango costituzionale, statutario e di attuazione dello Statuto, nonche' dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza - e determinando, tra l'altro, l'ennesima, significativa, riduzione della capacita' di spesa regionale. In tal modo la Regione ricorrente viene di fatto estromessa dal processo di determinazione dei «meccanismi di patto», sebbene codesta Ecc.ma Corte abbia gia' avuto occasione di sottolineare l'importanza del principio consensuale e del ruolo prioritario spettante alle Autonomie speciali in tali ambiti (Corte cost., sent. n. 169 del 2007). Ruolo, di cui, tuttavia, il legislatore statale non ha tenuto conto. L'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.-1. n. 95 del 2012, si mostra, pertanto, di tutta evidenza, alla luce della particolare autonomia finanziaria spettante alla Valle in virtu' dei piu' volte citati articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis, 50 dello Statuto speciale e della normativa di attuazione statutaria, nonche' degli articoli 117, comma 3 e 119 cost. in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, in base ai quali, come confermato da questa Ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010, «le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto», prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle. Risulta pertanto viziata, anche sotto il profilo della lesione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza, qualsivoglia disciplina statale che, al pari di quella gravata, estrometta la Regione (ri)stabilendo unilateralmente le modalita' di definizione degli obiettivi del concorso valdostano alla manovra pubblica, e interferendo in tal modo sull'ordinamento finanziario dell'Ente, in violazione dei suindicati parametri costituzionali e statutari. Stante quanto precede si insiste, quindi, affinche' venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale del citato art. 16, comma 4, del decreto-legge censurato, anche alla luce di tutte le argomentazioni gia' svolte da questa difesa in relazione all'impugnativa dei commi precedenti, alle quali, per brevita', si rimanda. 2. Con riferimento all'illegittimita' costituzionale dell'art. 24-bis, letto congiuntamente all'art. 16, commi 3 e 4, del d.-l. n. 95 del 2012. Sotto concorrente profilo si impugna, altresi', l'art. 24-bis, in combinato disposto con i commi 3 e 4 dell'art. 16, del decreto-legge gravato, atteso che tale previsione conferma la diretta applicabilita' alla Valle della disciplina - incostituzionale - recata, appunto, dai contestati commi 3 e 4 dell'art. 16, dimostrandosi, pertanto, immediatamente lesiva, sotto tutti i profili gia' evidenziati, delle menzionate competenze costituzionali e statutarie della Regione ricorrente.