Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sode  in  Aosta,  Piazza
Deffeyes n. 1,  C.F.  80002270074,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  Deliberazione
della Giunta regionale n.  1875  del  21  settembre  2012,  dall'Avv.
Ulisse   Corea   del   foro   di   Roma    (C.F.    CROLSS69T19C352X;
pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso  il
cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha  eletto  domicilio;
ricorrente; 
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi,
Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex  lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi,  12,
resistente. 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, pubblicata nel Supplemento ordinario  n.  173  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  189  del  14  agosto  2012,
limitatamente agli articoli 15, comma 22, 16, commi 3 e 4, e 24-bis. 
 
                                Fatto 
 
    1. Con il d.-l. 6 luglio 2012, n. 95  (c.d.  «Spending  review»),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
legislatore  ha  introdotto  disposizioni   urgenti   finalizzate   a
«razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese
per beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza  dei  servizi
ai  cittadini»,  con  l'obiettivo  di  stimolare  la  crescita  e  la
competitivita' del nostro Paese. 
    2. Il citato decreto reca, tuttavia, diverse previsioni idonee ad
incidere significativamente sull'assetto organizzativo e  finanziario
della  Regione  Valle  d'Aosta.  Si  tratta,  in  particolare,  degli
articoli 15, comma 22, 16, commi 3  e  4,  e  24-bis,  oggetto  della
presente impugnativa, il cui contenuto puo' essere riassunto come  di
seguito. 
    3. Per quanto riguarda l'art. 15,  comma  22,  esso  prevede  una
riduzione (di 900 milioni di euro per l'anno 2012; 1.800  milioni  di
euro per l'anno 2013; 2.000 milioni di euro per l'anno 2014  e  2.100
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015)  del  livello   del
fabbisogno  del  Servizio  Sanitario  nazionale  e  del   correlativo
finanziamento, stabilendo che  le  Regioni  e  le  Province  autonome
partecipino alla suddetta manovra di  riduzione  «secondo  criteri  e
modalita'» dalle medesime proposti «in sede di autocoordinamento», da
recepire in sede di intesa sancita in  Conferenza  permanente,  entro
limiti temporali precisi. La citata disposizione  aggiunge,  inoltre,
che qualora la «proposta» relativa all'individuazione dei «criteri  e
delle modalita'» non intervenga nei termini di legge,  si  procedera'
comunque - secondo i criteri previsti dalla  normativa  vigente  -  a
garantire il concorso regionale alla manovra di correzione dei conti. 
    Il medesimo comma 22, dispone, con particolare  riferimento  alle
Regioni a Statuto speciale, che tali Enti assicurano il concorso alla
suddetta manovra secondo le procedure previste dall'art. 27, della l.
n. 42 del 2009 (ovvero «secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  da
norme di attuazione dei  rispettivi  statuti,  da  definire,  con  le
procedure  previste  dagli  statuti  medesimi  [...]),  e  che   fino
all'emanazione della normativa di attuazione «l'importo del  concorso
e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione
ai tributi erariali». 
    4. Dal canto  suo,  l'art.  16,  comma  3,  del  decreto  oggetto
dell'odierno  sindacato,  stabilisce  a  carico  del  bilancio  delle
Regioni ad autonomia speciale un ulteriore contributo aggiuntivo agli
obiettivi di finanza  pubblica  (per  l'importo  complessivo  di  600
milioni di euro per l'anno 2012; di 1.200 milioni di euro per  l'anno
2013; di 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.575 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015). 
    La disposizione prevede che l'importo del concorso regionale alla
manovra  «e'  annualmente  accantonato,  a  valere  sulle  quote   di
compartecipazione  ai  tributi  erariali»,  sulla  base  di  apposito
accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  e  recepito  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  entro  il  30
settembre 2012. In  caso  di  mancato  accordo,  l'accantonamento  e'
comunque disposto dal MEF entro il 15 ottobre 2012. 
    5. Per quanto  concerne  l'art.  16,  comma  4,  tale  previsione
inserisce all'art. 32, della l. n. 183 del 2011, il comma 12-bis, che
a sua volta prevede, sempre con riferimento alle  Regioni  a  Statuto
speciale, che in  caso  di  mancato  accordo  in  merito  al  livello
complessivo delle spese, gli  obiettivi  del  concorso  alla  manovra
finanziaria siano definiti ogni anno, entro il 31 luglio,  applicando
gli obiettivi stabiliti nell'ultimo accordo, ulteriormente migliorati
dai  concorsi  aggiuntivi  alle   manovre   elencate   dalla   stessa
disposizione nonche' «dagli ulteriori contributi  disposti  a  carico
delle Autonomie speciali». 
    6. Infine, mediante l'art. 24-bis, anch'esso oggetto di  gravame,
il legislatore ha confermato la diretta applicabilita' alle Regioni a
Statuto speciale della disciplina recata dai menzionati articoli 15 e
16, del d.-l. n. 95 del 2012. 
    7. Tutto cio' Premesso, la Regione Autonoma Valle  d'Aosta,  come
sopra rappresentata e  difesa,  ritenuta  la  lesione  della  proprie
competenze costituzionali e statutarie  per  effetto  del  richiamato
dettato normativo, impugna i citati articoli 15, comma 22, 16,  sommi
3 e 4, e 24-bis, del d.-l. n. 95  del  2012,  come  convertito  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, in  quanto  illegittimi  alla  luce  dei
seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    I. Illegittimita' costituzionale  dell'art.  15,  comma  22,  del
d.-l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n.  135  del  2012,
per violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett.
f) e l), 4, 12, 48-bis e 50  dello  statuto  speciale  (l.  cost.  n.
4/1498), nonche' della normativa di  attuazione  statutaria  prevista
dalle leggi n. 724 del 1994 e 690 del 1981; violazione degli articoli
117, comma 3 e 119 cost. in combinato  disposto  con  l'art.  10,  l.
cost. n. 3 del 2001 e lesione dei principi  costituzionali  di  leale
collaborazione e ragionevolezza. 
    1. Con riferimento alla violazione degli  articoli  2,  comma  1,
lett. a), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 48-bis e 50 dello Statuto
speciale (l. cost. n. 4/1498), nonche' della normativa di  attuazione
statutaria prevista dalle leggi n. 724  del  1994  e  690  del  1981;
violazione degli articoli 117, comma  3  e  119  cost.  in  combinato
disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. 
    Come  anticipato  in  narrativa,  l'art.  15,   comma   22,   del
decreto-legge impugnato, prevede una  riduzione  del  fabbisogno  del
Servizio Sanitario nazionale e del relativo finanziamento, stabilendo
che il relativo importo ammonti a 900  milioni  di  euro  per  l'anno
2012; a 1.800 milioni di euro per l'anno 2013;  a  2.000  milioni  di
euro per il 2014 e, a decorrere dall'anno 2015, a  2.100  milioni  di
euro. 
    La norma censurata impone anche alla  Regione  Valle  d'Aosta  di
partecipare alla predetta riduzione specificando che - in assenza  di
ripartizione concordata  tra  Regioni  e  Province  autonome  e  fino
all'adozione di apposite norme di attuazione ai sensi  dell'art.  27,
l. n. 42 del 2009 (e, dunque, senza riferimenti temporali precisi)  -
l'importo del concorso  valdostano  alla  manovra  e'  accantonato  a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 
    Ora,  siffatta  disciplina  si   mostra   manifestamente   lesiva
dell'autonomia  organizzativa  e  finanziaria  costituzionalmente   e
statutariamente garantita in capo alla Valle. 
    La  normativa  statutaria  valdostana  riconosce   alla   Regione
ricorrente,  come  noto,  la  potesta'  legislativa  in  materia   di
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  Regione  e
stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, comma  1,  lett.
a), ambito nel quale va ricondotto l'«ordinamento contabile»  -  come
espressamente affermato da codesta Ecc.ma Corte sin dalla sentenza n.
107/1970 -, con la conseguenza che spetta alla Valle  «il  potere  di
regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in
esso stanziate» (cfr., Corte cost., sent. n. 107/1970). 
    La stessa Regione, inoltre, e' titolare, ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, lett. f) e lett. l), di potesta' legislativa di integrazione
e di attuazione tanto in materia di «finanze regionali  e  comunali»,
quanto in materia di «igiene  e  sanita',  assistenza  ospedaliera  e
profilattica».  Tale  previsione,  letta  alla  luce  dei   novellati
articoli 117, comma 3 e 119, Cost., (i quali risultano parimenti lesi
dalla disposizione  censurata),  qualifica  la  competenza  normativa
valdostana nelle suddette materie non piu' come meramente  suppletiva
rispetto a quella statale. L'art. 4, dello Statuto, poi,  attribuisce
alla  Valle  il  potere  di  esercitare  nei   predetti   ambiti   le
corrispondenti funzioni amministrative, mentre l'art. 12,  interviene
in materia di quote tributarie erariali. 
    In attuazione delle menzionate  previsioni  statutarie  e'  stata
approvata la l. n. 724 del 1994, recante «Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica», i cui articoli 34 e 36 stabiliscono  che  la
Valle provvede al finanziamento del Servizio Sanitario senza oneri  a
carico del bilancio statale. 
    Alla luce di tale quadro normativo  e'  evidente,  pertanto,  che
l'obbligo  imposto  alla  Regione  ricorrente  di  partecipare   alla
riduzione del  fabbisogno  del  SSN  e  del  relativo  finanziamento,
contrasta apertamente con i parametri  piu'  sopra  evocati.  Atteso,
infatti,  che  la  Valle  provvede  al  finanziamento  del   Servizio
Sanitario regionale con risorse gravanti esclusivamente  sul  proprio
bilancio, e' del tutto  irragionevole  imporle  di  partecipare  alla
predetta manovra, come pure e' evidente che le eventuali economie  di
spesa derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge n. 95  del
2012, non possono che essere esclusivamente  destinate,  diversamente
da quanto accade nel  caso  di  specie,  ad  interventi  relativi  al
settore sanitario regionale. 
    Peraltro, codesta Ecc.ma Corte ha affermato  piu'  volte  che  lo
Stato non  ha  «alcun  titolo  per  dettare  norme  di  coordinamento
finanziario» nelle ipotesi, quale quella di cui si discute, in cui lo
stesso «non concorra al finanziamento della spesa  sanitaria»  (cfr.,
tra le altre, sentt. nn. 133  del  2010,  341  del  2009).  Cio'  che
determina, sotto ulteriore e  concorrente  profilo,  l'illegittimita'
della disciplina gravata anche in riferimento agli artt.  117,  comma
3, e 119 Cost., letti in combinato disposto con l'art. 10,  l.  cost.
n. 3 del 2011, tenuto conto che l'intervento statale determina  -  in
mancanza di qualsivoglia titolo  competenziale  -  una  intollerabile
limitazione e compressione dell'autonomia finanziaria  valdostana  in
materia sanitaria. 
    A cio' si aggiunga che le  lamentate  lesioni  delle  prerogative
costituzionalmente e statutariamente garantite alla  Valle  risultano
ulteriormente  aggravate  dal  particolare  meccanismo  di   concorso
previsto a livello statale. Tale meccanismo, infatti, e'  diretto  ad
incidere in via unilaterale sulle entita' delle compartecipazioni  ai
tributi erariali, senza tener conto, tuttavia, che  tale  materia  e'
riservata - a garanzia della particolare  autonomia  organizzativa  e
finanziaria della Regione ricorrente, riconosciuta  dai  gia'  citati
articoli 2, comma 1, lett. a),  3,  comma  1,  lett.  f)  e  4  dello
Statuto, nonche' dagli articoli 12, 48-bis e 50 dello stesso  Statuto
valdostano - alla normativa di attuazione contenuta nella l.  n.  690
del 1981, e, segnatamente, negli articoli da 2  a  7,  di  tale  atto
normativo, che fissano le quote di  tributi  erariali  da  attribuire
alla Valle. 
    La citata l.  n.  690/1981,  tuttavia,  lungi  dal  poter  essere
modificata  con  legge  ordinaria,  rientra  nel  novero  degli  atti
normativi modificabili solo con il particolare procedimento  previsto
dall'art. 48-bis  dello  Statuto  speciale.  A  tale  riguardo  giova
ribadire, anche in questa sede, che il d.lgs. n.  320  del  1994,  di
attuazione dello Statuto, prevede,  all'art.  1,  che  «l'ordinamento
finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50,  comma  3,
dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del  1981,  n.  690,
possa essere modificato solo con  il  procedimento  di  cui  all'art.
48-bis del medesimo statuto speciale». Il particolare procedimento di
modifica della legge n. 690 del 1981 si  giustifica,  altresi',  alla
luce di quanto previsto dall'art. 50, comma 5, del  medesimo  Statuto
speciale, in base al quale la disciplina dell'ordinamento finanziario
valdostano deve essere introdotta con legge dello Stato,  in  accordo
con la Giunta Regionale. 
    Poste tali premesse e' evidente, pertanto, che l'art.  15,  comma
22, del decreto oggetto del presente  ricorso,  laddove  impone  alla
Valle   di   partecipare   alla   predetta   manovra,    intervenendo
unilateralmente sull'entita' delle  compartecipazioni  valdostane  ai
tributi  erariali,  incide  in  maniera   indebita   sull'ordinamento
finanziario regionale, violando apertamente le richiamate  previsioni
statutarie e costituzionali. 
    In particolare, l'articolo impugnato, non contemplando da nessuna
parte l'accordo con la  Regione  ricorrente,  vanifica  non  solo  le
speciali garanzie partecipative previste dal citato  art.  50,  dello
Statuto, ma viola, altresi', l'art. 48-bis del medesimo Statuto. 
    La disciplina della compartecipazione ai tributi erariali - giova
ribadirlo - e' contenuta, per quanto attiene alla Valle, in una legge
(la piu' volte citata l. n. 690 del 1981) il cui regime giuridico  e'
assimilato a  quello  dei  decreti  legislativi  di  attuazione,  per
effetto dell'equiparazione prevista dal ricordato art. 1, del  d.lgs.
n. 320 del 1994. 
    Da cio' consegue  che  tale  ambito  materiale,  diversamente  da
quanto accaduto nel caso de quo, non puo' formare oggetto di modifica
o deroga da parte del  legislatore  statale,  se  non  attraverso  lo
speciale procedimento di  cui  all'art.  48-bis,  dello  Statuto  (e,
quindi, solo a seguito dei lavori della commissione paritetica e  del
parere del Consiglio della Valle"). 
    Del  resto,  e'  ormai  consolidato  l'orientamento  espresso  al
riguardo  da  codesta  Ecc.ma  Corte,  secondo  cui:  «la  competenza
conferita agli appositi decreti legislativi di attuazione  statutaria
(necessariamente  preceduti  dalle  proposte  o  dai  pareri  di  una
commissione paritetica, composta  da  rappresentanti  dello  Stato  e
della Regione interessata)  sia  separata  e  riservata,  rispetto  a
quella esercitabile - in applicazione dell'ottava disp, trans.  cost.
- dalle ordinarie leggi della Repubblica» (Corte cost., sent. n.  180
del 1980) e che, pertanto,  le  norme  di  attuazione,  per  la  loro
«particolare   competenza    separata    e    riservata,    risultano
caratterizzate da particolare  forza  e  valore  e,  di  conseguenza,
sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di  salvaguardia,
alla possibilita' di abrogazione o di deroga da  parte  di  norme  di
legge ordinaria» (Corte cost., sent. n. 191 del 1991; cosi' anche  C.
Cost., sent. n. 206 del 1975). 
    2.  Sulla  violazione  dei  principi  costituzionali   di   leale
collaborazione e ragionevolezza. 
    Parimenti leso risulta, inoltre, il principio  costituzionale  di
leale collaborazione di cui agli articoli  5  e  120  Cost.,  il  cui
rispetto si rende tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento
della finanza pubblica di cui agli articoli 117, comma 3, cost. e 10,
l. cost. n. 3 del 2001, ove si consideri che non sono stati  previsti
meccanismi di coinvolgimento diretto della Valle ne' criteri  per  la
concreta  ripartizione  del  concorso  tra  le  Autonomie   speciali.
Violazione,  quest'ultima,  che  si  riflette  sulla  lesione   della
particolare autonomia finanziaria di cui la Valle d'Aosta gode,  come
gia' detto, alla luce degli articoli 2, comma 1, lett. a),  3,  comma
1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale e della  relativa
normativa di attuazione in materia di ordinamento finanziario (l.  n.
690 del 1981), in base ai quali occorre  privilegiare,  nei  rapporti
finanziari  tra  lo  Stato  e  la   Regione   medesima,   il   metodo
dell'accordo. 
    Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte ribadito,  infatti,  che:  «il
principio di leale collaborazione in materia di  rapporti  finanziari
tra lo Stato e le Regioni speciali impone  la  tecnica  dell'accordo»
(cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale e'  «espressione»
della particolare autonomia in materia finanziaria di cui  godono  le
Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost.,  sentt.  nn.  193  del
2012; 82 del 2007; 353 del 2004), specificando, con riferimento  alla
Valle, che: «le modifiche dell'ordinamento finanziario della  Regione
Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto  dall'art.
48-bis dello Statuto», idoneo ad assicurare un coinvolgimento diretto
ed effettivo dell'Ente (Corte cost., sent. n. 133 del 2010). 
    2.1. Ugualmente  leso  per  effetto  della  disciplina  censurata
risulta, infine, il principio di ragionevolezza  di  cui  all'art.  3
Cost.,  lesione  che  ridonda  in  una  menomazione  della  sfera  di
autonomia organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente. 
    Il legislatore, infatti,  ha  stabilito  che  l'accantonamento  a
valere sulle quote di compartecipazione  ai  tributi  erariali  opera
«fino all'emanazione delle norme di attuazione  di  cui  allo  stesso
art. 27» della legge delega. Tuttavia, non essendo previsto a livello
statale alcun termine di legge  per  l'adozione  della  normativa  di
attuazione, il predetto accantonamento, anziche' essere  circoscritto
nel tempo, finisce per operare, in maniera del  tutto  irragionevole,
immediatamente e illimitatamente nel tempo. 
    Si chiede, pertanto, alla luce  delle  suesposte  considerazioni,
che  l'art.  15,  comma  22,  dell'atto  normativo  in  questa   sede
impugnato, venga dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    3. Con riferimento  all'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
24-bis, letto congiuntamente all'art. 15, comma 22, del d.-l.  n.  95
del 2012. 
    Oltre a quanto sin qui rilevato,  si  eccepisce,  sotto  connesso
profilo,  l'incostituzionalita'  dell'art.   24-bis,   in   combinato
disposto con l'art. 15, comma 22, di cui si e' appena detto. 
    La prima  delle  menzionate  disposizioni,  infatti,  confermando
espressamente la diretta applicabilita' alla Regione  ricorrente  del
contestato art. 15, comma 22, del d.-l. n. 95 del 2012, risulta,  per
cio'  solo,   alla   luce   delle   considerazioni   che   precedono,
immediatamente lesiva  delle  sopra  descritte  sfere  di  competenza
riservate dalla Costituzione e dallo Statuto alla Valle d'Aosta. 
    Cio' che ne  giustifica,  pertanto,  l'impugnativa  ad  opera  di
quest'ultima. 
    II. Illegittimita' costituzionale  dell'art.  16,  comma  3,  del
d.-l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n.  135  del  2012,
per violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett.
f) e l), 4, 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale (l. cost. n. 4 del
1948), nonche' della  normativa  di  attuazione  statutaria  prevista
dalla legge n. 690 del 1981; violazione degli articoli 117, comma 3 e
119 cost. in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001
e lesione dei  principi  costituzionali  di  leale  collaborazione  e
ragionevolezza. 
    Come accennato in narrativa, l'art. 16, comma 3, del d.-l. n.  95
del  2012,  pone  a  carico  del  bilancio  valdostano  un  ulteriore
contributo in vista del  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica (per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno
2012; di 1.200 milioni di euro per l'anno 2013; di 1.500  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015), precisando che l'importo del concorso della Valle alla manovra
«e'   annualmente   accantonato,   a   valere    sulle    quote    di
compartecipazione ai tributi  erariali»,  fino  all'emanazione  delle
norme di attuazione di cui al citato art.  27,  della  legge  delega,
sulla  base  di  apposito  accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
permanente, e recepito con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo,  poi,
l'accantonamento e' comunque disposto dal MEF  entro  il  15  ottobre
2012. 
    Ora, dalla semplice lettura della disposizione gravata si  desume
in maniera inequivoca come la stessa, nel prevedere  a  carico  della
Regione ricorrente un ulteriore contributo aggiuntivo agli  obiettivi
di  finanza  pubblica,  utilizzi   il   gia'   descritto   meccanismo
unilaterale di accantonamento degli importi «a valere sulle quote  di
compartecipazione ai tributi erariali» - in maniera del tutto analoga
a quanto stabilito dal censurato art. 15, comma 22. 
    Tuttavia tale  sistema  -  oltre  a  compromettere  ulteriormente
l'effettiva disponibilita' finanziaria della  Valle,  a  cagione  dei
ripetuti, pervasivi,  contributi  ad  essa  imposti  dal  legislatore
statale  -  risulta,  all'evidenza,  manifestamente  incostituzionale
sotto tutti i profili e per i motivi  gia'  esposti  con  riferimento
all'art. 15, comma 22 (qui da intendersi, per ragioni  di  comodita',
integralmente richiamati  e  trascritti),  ivi  compresa  la  censura
relativa all'avvenuta violazione  del  principio  pattizio  che  deve
presiedere, secondo quanto chiarito da  codesta  Ecc.ma  Corte,  alla
regolamentazione di tutti i rapporti finanziari tra  lo  Stato  e  le
Autonomie speciali (cfr., Corte cost., sentt. nn. 133 del 201  e  193
del 2012). 
    Non vi  e'  dubbio,  infatti,  che  la  disciplina  del  concorso
valdostano alla manovra, cosi' come delineata dal  gravato  art.  16,
comma 3, interferisce in materia di  compartecipazione  regionale  ai
tributi dell'Erario, ponendosi in contrasto con gli articoli 2, comma
1, lettere a), 3, comma 1, lett. f), 12 e 50 dello Statuto speciale e
le relative norme di attuazione, e segnatamente la legge 690/1981, la
quale garantisce alla Regione  potesta'  legislativa  in  materia  di
«ordinamento  contabile»  e  di  «finanze  regionali   e   comunali»,
attribuendo in via esclusiva alle norme di attuazione,  adottate  nel
rispetto delle procedure di cui all'art.  48-bis  dello  Statuto,  la
disciplina relativa alla misura della  compartecipazione  ai  tributi
statali. 
    Infatti, come  gia'  evidenziato,  l'«ordinamento  contabile»  va
ricondotto nella materia  «ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
dipendenti  dalla  Regione  e  stato  giuridico  ed   economico   del
personale», in ordine  alla  quale  la  Regione  ricorrente  gode  di
competenza legislativa ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  lettera  a)
dello Statuto (cfr., Corte cost., sent. n. 107/1970). 
    Inoltre, la disposizione impugnata viola l'art. 3, comma 1, lett.
f),  dello  Statuto,  che  riconosce  alla  Valle  la   potesta'   di
legiferare, nell'ambito dei  principi  individuati  con  legge  dello
Stato, in materia di  «finanze  regionali  e  comunali»,  competenza,
questa, che alla luce dei novellati articoli  117,  comma  3  e  119,
Cost., letti congiuntamente all'art. 10, l. cost. n. 3  del  2001  (i
quali risultano parimenti lesi dal legislatore statale), non e'  piu'
qualificabile come meramente suppletiva rispetto a quella statale. 
    Ebbene,  il  fatto  che  la  Valle  d'Aosta  goda  di   autonomia
finanziaria costituzionalmente garantita,  impedisce  allo  Stato  di
intervenire unilateralmente in subjecta materia. 
    Inoltre, poiche' la normazione statale in materia di  ordinamento
contabile  e  finanza  regionale  e   locale   incide,   limitandole,
sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali  nei  medesimi
ambiti, ne risulta altresi' violato l'art. 4 dello  Statuto  speciale
della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del quale «la Regione  esercita
le funzioni amministrative sulle  materie  nelle  quali  ha  potesta'
legislativa a norma degli articoli 2 e 3» dello Statuto stesso. 
    A cio' si aggiunga che il d.lgs. n. 320 del 1994,  di  attuazione
dello Statuto, esclude espressamente,  all'art.  1,  la  possibilita'
dello  Stato  di  intervenire  sull'«ordinamento  finanziario   della
Regione, stabilito a norma dell'art. 50, dello statuto speciale,  con
la legge 26  novembre  del  1981,  n.  690»  se  non  attraverso  «il
procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale». 
    Alle luce di cio', l'intervento realizzato  da  legislatore,  che
prevede a carico del bilancio della Regione ricorrente un  contributo
finanziario ulteriore disponendone, senza limiti  temporali  precisi,
l'accantonamento annuale a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi  erariali,  in  assenza,  peraltro,  di   un   coinvolgimento
effettivo della Valle, invade i predetti ambiti  materiali,  violando
altresi' le particolari garanzie partecipative e procedurali previste
dagli articoli 50 e 48-bis dello Statuto. 
    Si insiste,  pertanto,  affinche'  codesta  Ecc.ma  Corte  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3, del
d.-l. n. 95 del 2012. 
    III. Illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma  4,  del
d.-l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n.  135  del  2012,
per violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett.
f) e l), 4, 12, 48 bis e 50 dello statuto speciale (l. cost. n. 4 del
1948), nonche' della normativa di attuazione statutaria di  cui  alla
legge n. 690 del 1981; violazione degli articoli 117, comma 3  e  119
cost. in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del  2001  e
lesione  dei  principi  costituzionali  di  leale  collaborazione   e
ragionevolezza. 
    1. Per quanto concerne l'art. 16, comma 4,  del  decreto  oggetto
del presente giudizio, esso  modifica  i  meccanismi  precedentemente
stabiliti dal legislatore per la determinazione, con accordo  annuale
separato per ciascuna Autonomia speciale, del concorso agli obiettivi
di finanza pubblica. Piu' in  particolare,  la  disposizione  gravata
stabilisce, in maniera unilaterale e  indistintamente  per  tutte  le
Regioni a Statuto speciale, quali siano le modalita'  di  definizione
dei predetti obiettivi nel caso in cui non sia raggiunto,  alla  data
improrogabile del 31  luglio  di  ogni  anno,  l'accordo  sul  punto,
facendo  riferimento  agli  obiettivi  fissati  dall'ultimo  accordo,
ulteriormente migliorati dai  contributi  a  carico  delle  Autonomie
speciali stabiliti dalle manovre precedenti e da  altri,  non  meglio
specificati, «ulteriori contributi». 
    Ora, non vi e' dubbio che tale disciplina - nella misura  in  cui
rimodula in via unilaterale i predetti meccanismi di contribuzione  -
influisce  in  maniera   illegittima   sull'ordinamento   finanziario
valdostano comprimendo, corrispondentemente, la  sfera  di  autonomia
della  Valle,  con  conseguente  violazione  delle  sopra  richiamate
disposizioni di rango  costituzionale,  statutario  e  di  attuazione
dello  Statuto,  nonche'  dei  principi  di  leale  collaborazione  e
ragionevolezza   -   e   determinando,   tra   l'altro,   l'ennesima,
significativa, riduzione della capacita' di spesa regionale. 
    In tal modo la Regione ricorrente viene di fatto  estromessa  dal
processo di determinazione dei «meccanismi di patto», sebbene codesta
Ecc.ma Corte abbia gia' avuto occasione di sottolineare  l'importanza
del principio consensuale e  del  ruolo  prioritario  spettante  alle
Autonomie speciali in tali ambiti (Corte  cost.,  sent.  n.  169  del
2007). Ruolo, di cui, tuttavia, il legislatore statale non ha  tenuto
conto. 
    L'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 4, del  d.-1.
n. 95 del 2012, si mostra, pertanto, di  tutta  evidenza,  alla  luce
della particolare  autonomia  finanziaria  spettante  alla  Valle  in
virtu' dei piu' volte citati articoli 2, comma 1, lett. a), 3,  comma
1, lett. f), 4,  12,  48-bis,  50  dello  Statuto  speciale  e  della
normativa di attuazione statutaria, nonche' degli articoli 117, comma
3 e 119 cost. in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3  del
2001, in base ai quali, come confermato da questa Ecc.ma Corte  nella
sentenza n. 133 del 2010, «le modifiche dell'ordinamento  finanziario
della Regione Valle  d'Aosta  devono  avvenire  con  il  procedimento
previsto   dall'art.   48-bis   dello   Statuto»,   prescritto    per
l'approvazione dei decreti legislativi di  attuazione  statutaria,  e
quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere
del Consiglio della Valle. 
    Risulta pertanto viziata, anche sotto il  profilo  della  lesione
dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza,
qualsivoglia disciplina statale  che,  al  pari  di  quella  gravata,
estrometta la Regione (ri)stabilendo unilateralmente le modalita'  di
definizione degli obiettivi  del  concorso  valdostano  alla  manovra
pubblica, e interferendo in  tal  modo  sull'ordinamento  finanziario
dell'Ente, in violazione dei suindicati  parametri  costituzionali  e
statutari. 
    Stante  quanto  precede  si  insiste,  quindi,  affinche'   venga
dichiarata l'illegittimita' costituzionale del citato art. 16,  comma
4,  del  decreto-legge  censurato,  anche  alla  luce  di  tutte   le
argomentazioni  gia'   svolte   da   questa   difesa   in   relazione
all'impugnativa dei commi precedenti, alle quali,  per  brevita',  si
rimanda. 
    2. Con riferimento  all'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
24-bis, letto congiuntamente all'art. 16, commi 3 e 4, del  d.-l.  n.
95 del 2012. 
    Sotto concorrente profilo si impugna, altresi', l'art. 24-bis, in
combinato disposto con i commi 3 e 4 dell'art. 16, del  decreto-legge
gravato,   atteso   che   tale   previsione   conferma   la   diretta
applicabilita' alla  Valle  della  disciplina  -  incostituzionale  -
recata,  appunto,  dai  contestati  commi  3  e   4   dell'art.   16,
dimostrandosi, pertanto, immediatamente lesiva, sotto tutti i profili
gia'  evidenziati,  delle  menzionate  competenze  costituzionali   e
statutarie della Regione ricorrente.